Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19283 del 21 maggio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:19283PEN

Massima

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La dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell'imputato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Tale principio trova applicazione in virtù del combinato disposto degli articoli 589 e 591 del codice di procedura penale, i quali disciplinano gli effetti della rinuncia all'impugnazione. La rinuncia, infatti, determina l'estinzione del procedimento impugnatorio, precludendo l'esame del merito del ricorso e imponendo la declaratoria di inammissibilità dello stesso. In tale ipotesi, il giudice è tenuto a condannare il ricorrente rinunciatario al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della definizione anticipata del giudizio di impugnazione. Tale soluzione normativa risponde all'esigenza di assicurare l'efficienza e la ragionevole durata del processo penale, evitando che l'esercizio del diritto di impugnazione possa essere strumentalmente utilizzato per ritardare l'esecuzione della sentenza. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'imputato, pertanto, costituisce un epilogo fisiologico del procedimento impugnatorio, in linea con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA ((omissis)) del 03/04/2 -

Dott. DUBOLINO ((omissis)) SENTE -

Dott. DE BERARDINIS ((omissis)) N. -

Dott. PALLA Stefano rel. Consigliere REGISTRO GENER -

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 9198/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2063/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

udito il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE ((omissis)) che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.…

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