Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7234 del 19 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:7234PEN

Massima

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Il reato di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma 1, cod. pen. si configura anche in assenza dell'accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto, essendo sufficiente che l'imputato abbia indotto il minore, approfittando della sua immaturità e della posizione di supremazia, a inviare immagini che lo ritraggono in pose e atteggiamenti dal contenuto erotico. La rilevanza penale della condotta non è esclusa dalla circostanza che il minore si sia mostrato in talune occasioni lascivo o abbia acconsentito all'invio delle immagini, atteso che tali atteggiamenti sono correlati alla sua immaturità e non possono costituire un'esimente rispetto all'approfittamento e all'induzione dell'imputato, il quale, pur consapevole della differenza di età, ha reiteratamente sollecitato il minore a superare le proprie inibizioni e a inviargli contenuti intimi. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza e stato di dipendenza del minore, emergano forme di coercizione o di condizionamento della sua volontà, restando escluse dalla rilevanza penale solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica del minore, come nel caso della "pornografia domestica" tra minorenni ultraquattordicenni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GENTILI Andrea -Presidente

Dott. SEMERARO Luca -Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni -Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe -Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio -Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Re.Gi., nato a M il (omissis),
avverso la sentenza del 28-11-2022 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 15 settembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Ancona condannava Re.Gi. alla pena di anni 4 di reclusione e 16.000 Euro di multa, in q…

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