Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10731 del 25 marzo 2022

ECLI:IT:CASS:2022:10731PEN

Massima

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Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, ha natura di reato permanente, in cui la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae fino all'ottemperanza all'ordine ricevuto. Il proprietario o il titolare di diritti reali sull'area interessata dai rifiuti risponde del fatto anche nell'ipotesi in cui il deposito o l'abbandono non siano a lui direttamente imputabili per dolo o colpa, in quanto la norma prevede la responsabilità solidale della persona giuridica e dei soggetti subentranti nei suoi diritti. Il giudice penale può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, ma la mancata impugnazione in sede amministrativa non preclude la possibilità di eccepire l'illegittimità dell'ordinanza sindacale nel processo penale. Inoltre, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di rimozione dei rifiuti, al fine di garantire l'effettività del principio di ripristino ambientale, salvo valutare eventuali questioni di concreta impossibilità in sede esecutiva. La particolare tenuità del fatto non ricorre quando si tratta di una rilevante quantità di materiale abbandonato, con la presenza anche di rifiuti pericolosi, e di una reiterata inottemperanza all'ordine di rimozione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIORDANO LUIGI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento con sentenza del 15 gennaio 2021, in parziale riforma del…

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