Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 26737 del 20 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26737PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'articolo 613 c.p.p. per effetto della L. 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica legislativa, è inammissibile e comporta conseguenze sanzionatorie a carico del ricorrente. Tale principio mira a garantire il rispetto delle norme processuali e la corretta instaurazione del giudizio di legittimità, tutelando l'effettività del diritto di difesa e l'ordinato svolgimento del processo. La massima riflette l'esigenza di assicurare la regolarità formale del procedimento, sanzionando il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso, al fine di preservare l'integrità e l'efficacia del sistema giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. SGADARI Giusepp - est. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/07/2020 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere ((omissis)).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 21 luglio 2020 il Tribunale di Foggia ha applicato al ricorrente la pena richiesta dalle parti ex articoli 444 e segg. c.p.p. in relazione al reato di ricettazione.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), nel suo st…

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