Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 765 del 2020

ECLI:IT:TARLIG:2020:765SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso gli atti con i quali il Comune di Genova aveva richiesto il pagamento di somme per la regolarizzazione edilizia e comminato una sanzione paesaggistica, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Le opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967, purché già accatastate all'epoca della loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, sono regolarizzabili sotto il profilo amministrativo mediante invio al Comune di una comunicazione corredata dalla relativa documentazione, senza il pagamento di alcuna oblazione o sanzione. L'amministrazione deve valutare attentamente la documentazione prodotta dal privato, anche in assenza di copia del titolo abilitativo, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi previsti a tutela delle bellezze naturali deve essere commisurata sulla base di una stima tecnica che individui l'incremento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso, detraendo i costi sostenuti per la sua esecuzione. L'amministrazione non può applicare in modo automatico e rigido parametri generali di calcolo, ma deve effettuare una valutazione in concreto delle caratteristiche dell'intervento e del suo impatto sul contesto paesaggistico, al fine di determinare in modo proporzionato l'entità della sanzione. 3. La cornice edittale prevista per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria accessoria all'ordine di restituzione in pristino non trova applicazione nell'ipotesi di sola comminazione della sanzione pecuniaria, in assenza di un provvedimento demolitorio.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/11/2020

N. 00765/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2016, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della nota del Comune di Genova prot. n. 91655 del 14.3.2016, recante la richiesta di pagamento di € 26.733,79 ai sensi dell’art. 48, comma 3, della L.R. n. 16/2008;

- della nota del Comune di Genova prot. n. 102150 …

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