Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5211 del 13 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:5211PEN

Massima

Massima ufficiale
La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto era destinato a provare la verità. (Nella specie, la corte ha così qualificata l'attività del privato che era stato chiamato a rispondere del reato ex art. 479 c.p. perché in concorso con due pubblici funzionari, assolti con formula piena, mentre il privato era stato assolto con formula dubitativa).

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