Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4446 del 1 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4446CIV

Massima

Massima ufficiale
Il giudice, dinanzi al quale sia sollevata la questione di legittimità costituzionale di una norma, ha l'obbligo non soltanto di deliberare la non manifesta infondatezza della questione, ma anche di valutare la rilevanza della questione stessa nella controversia al suo esame, nel senso che questa non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, la quale, costituendo un antecedente logico- giuridico necessario per la decisione della causa, deve perciò configurarsi come una vera e propria questione pregiudiziale.

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