Cassazione penale Sez. I sentenza n. 329 del 4 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:329PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell`art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se entro il termine di dieci giorni non sia intervenuta la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame; tale decisione, al cui intervento tempestivo e` legata la sopravvivenza del provvedimento cautelare, non puo` che essere quella prevista dal comma 9 del medesimo articolo, consistente nella dichiarazione di inammissibilita` dell`impugnazione, ovvero nell`annullamento, riforma o conferma dell`ordinanza oggetto del riesame. Non puo` pertanto ritenersi "decisione sulla richiesta di riesame" idonea ad escludere la sanzione processuale dell`inefficacia del provvedimento impugnato la dichiarazione di nullita` procedurale attinente al rito camerale del riesame per omissione dell`avviso di udienza al difensore dell`indagato e violazione del termine di comparizione.    da vedere: Sen 09/03/1992 279 sez 6 Pen Sen 21/05/1993 1030 sez 6 Pen Sen 19/07/1993 2877 sez 1 Pen

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