Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4957 del 13 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:4957PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma dell'. 538 cod. pen. non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1978, n.. 75, esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da questa legge trovino corrispondenza con quelli già previsti dal codice penale. Questa esigenza può dirsi soddisfatta nel raffronto fra la figura delittuosa ipotizzata dallo abrogato . 534 cod. pen. e quella di cui all'. 3 n.. 8, seconda ipotesi, della legge n.. 75 del 1958, sicché l'applicazione della misura di sicurezza detentiva deve ritenersi tuttora una conseguenza obbligatoria della dichiarazione di colpevolezza per il delitto di sfruttamento delle prostituzione.

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