Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4397 del 28 febbraio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:4397CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, la disposizione di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (come sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 687) - secondo cui per l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria - attesa l'ampia formulazione della norma e la sua "ratio", diretta a garantire l'appaltatore dal rischio di dover assumere gli oneri derivanti dalle nuove opere senza adeguata copertura finanziaria delle stesse, e quindi dal rischio di inadempimento da parte dell'Amministrazione committente, è applicabile a tutte le integrazioni e variazioni dell'opera originaria apportate durante l'esecuzione dell'appalto. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha respinto la censura della P.A. committente, la quale, muovendo dal presupposto della rilevanza meramente interna all'Amministrazione della citata disposizione, riteneva che l'appaltatore non potesse sospendere la prestazione in mancanza del finanziamento per i lavori aggiuntivi o variati).

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