Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 49410 del 9 dicembre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:49410PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. opera automaticamente nel caso di emissione, nello stesso procedimento e a carico dello stesso indagato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso fatto o per fatti diversi legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica), commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, indipendentemente dalla possibilità, al momento della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive. Tale regola mira a mantenere la durata della custodia cautelare entro i limiti di legge, anche quando nel corso delle indagini emergano fatti diversi legati da connessione qualificata. Diversamente, nel caso di emissione, nello stesso procedimento e nei confronti dello stesso indagato, di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, per i quali non sia riscontrabile la connessione qualificata di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., l'operatività della retrodatazione è condizionata dalla desumibilità dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, degli elementi giustificativi delle ordinanze successive. Infine, nell'ipotesi di emissione di più ordinanze cautelari in procedimenti diversi, la retrodatazione trova applicazione solo rispetto ai fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussisteva la connessione qualificata, a meno che la riunione dei procedimenti non fosse possibile perché al momento del rinvio a giudizio non erano emersi dagli atti i reati in rapporto di connessione. In ogni caso, ai fini della retrodatazione, è necessario che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza cautelare fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, non essendo sufficiente la mera notizia del fatto-reato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. il (OMISSIS);

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI MESSINA del 18 aprile 2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIAMPI ((omissis));

viste le udite le conclusioni del PG in persona del Dott. GAETA Piero, che ha chiesto l'accoglimento con rinvio del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Messina, in data 21 maggio 2012, applicava misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSI…

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