Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 8831 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:8831SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La mera illegittimità dell'attività provvedimentale della pubblica amministrazione non costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'attribuzione della tutela risarcitoria, essendo altresì necessaria la prova del danno subito e della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma occorre che l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. Tuttavia, in sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, il danno risarcibile non si identifica nella mera mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma deve essere liquidato equitativamente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056 c. 1 e 2 e 1226 c.c., tenendo conto anche dell'incidenza della condotta tenuta dal ricorrente nella causazione del danno, oltre che della colpa della pubblica amministrazione.

Sentenza completa

N. 08769/2013
REG.RIC.

N. 08831/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08769/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8769 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, Via Sabotino, 22;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota prot. 333-D/1032 del 5/6/2013 del Ministero dell’Interno di conferimento della qualifica di agente e del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26/3/2013 con il quale il ricorrente è stato nominato al te…

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