Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4488 del 18 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4488PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (modificato dagli art. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497) nel vietare l'illegale detenzione di "esplosivi di ogni genere" ha inteso riferirsi a tutte le materie esplodenti (la cui nozione è ricavabile dagli art. 46, 47 e 50 del testo unico leggi di P.S. e dagli artt. 81, 82 e 97 del relativo regolamento) e non soltanto a quei manufatti che, per il loro confezionamento, abbiano un potere distruttivo di estrema gravità; ne deriva che i "fuochi artificiali", espressamente menzionati dall'art. 47 T.U.L.P.S. fra le cose di cui è vietata la detenzione, rientrano nella nozione di "esplosivi di ogni genere" usata dal legislatore del 1967.

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