Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8162 del 12 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8162PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di armi, ai fini dell'attenuante del fatto di lieve entità, l'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur lasciando alla facoltà discrezionale del giudice la valutazione sulla sussistenza o meno dell'attenuante stessa, è incentrato sui due criteri, espressamente indicati dal legislatore, della qualità e quantità delle armi. L'attenuante è pertanto applicabile a fatti che oggettivamente si appalesino di scarsa pericolosità per il numero esiguo delle armi e, soprattutto, per la loro qualità desunta dalle caratteristiche tecniche, dalle modalità d'impiego e dalla loro potenzialità offensiva tale da suscitare quell'allarme sociale cui è improntata la disposizione di legge, sicché anche una sola arma può sconsigliare la concessione dell'attenuante.In tema di applicabilità dell'attenuante all'arma clandestina, v. contrasto rv: 900070 in vol. 1982, 1, pag. 169.

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