Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17229 del 17 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:17229PEN

Massima

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Il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di un soggetto indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa può essere fondato su elementi indiziari che dimostrino un suo stabile collegamento e contributo alle finalità del gruppo criminale, anche attraverso il coinvolgimento in complesse attività imprenditoriali strumentali agli scopi associativi, senza che sia necessaria la prova della sua formale partecipazione all'associazione. La revoca della misura di prevenzione può essere disposta con effetti ex nunc, quando risulti cessata la pericolosità attuale del soggetto, in assenza di segni positivi di dissociazione, senza che il periodo di restrizione carceraria intervenuto nel frattempo implichi automaticamente la cessazione della pericolosità. Ai fini della confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, in quanto tali proventi, pur derivanti da attività lecite, costituiscono comunque il frutto di un'attività illecita, essendo stati sottratti agli obblighi fiscali, e pertanto rientrano nell'ambito applicativo della confisca di prevenzione, senza distinzione tra attività di tipo mafioso e non mafioso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Gaeta P. che ha chiesto dichiararsi l'annullamento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della prevenzione, ha revocato, con effetto ex nunc, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due e mesi sei con…

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