Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10315 del 13 luglio 1989
ECLI:IT:CASS:1989:10315PEN
Massima
Massima ufficiale
La norma dell'art. 591, ultimo comma, del codice di procedura penale - che prevede la possibilità che la corte di cassazione rinvii il giudizio al giudice di merito per l'applicazione (eventuale) dell'amnistia, nel caso in cui la causa di estinzione del reato non possa essere applicata senza previo accertamento e/o valutazione di elementi di fatto "che non sono stati già accertati nel procedimento" - si riferisce all'ipotesi in cui il decreto con cui è concessa amnistia sopravvenga alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione. Di tal che è dal sopraggiunto decreto che scaturisce la necessità, prima non sussistente, di accertare e valutare determinati elementi di fatto. Ne consegue che qualora il decreto di amnistia preesista alla sentenza impugnata con il ricorso, gli accertamenti in fatto necessari per l'applicabilità, o meno, del decreto devono essere stati compiuti nella fase del "procedimento" precedente al giudizio in cassazione, nella normale sede di merito. La corte di cassazione, in quest'ultima ipotesi, può disporre l'annullamento con rinvio solo in base ai principi generali e non in forza della norma speciale ex art. 591, ultimo comma, del codice di procedura penale; quando, cioè, l'accertamento e/o la valutazione in fatto sia stata richiesta, con specifica valida deduzione o impugnazione, nelle sedi di merito e a un tanto non si provvide da parte di quei giudici senza motivazione o con motivazione censurabile.
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