Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3826 del 22 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3826PEN

Massima

Massima ufficiale
Le ordinanze in materia di misure cautelari, qualora non siano state impugnate o siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimita` previste dalla legge, possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi (perche mai valutati, anche se esistenti "ab origine") oppure quando siano sopraggiunti nuovi fatti che determinino il mutamento del quadro indiziario, il venir meno delle esigenze cautelari ovvero la scadenza dei termini di fase, o complessivi, previsti dalla legge in relazione alla misura cautelare di cui si tratta.     da vedere: Sen 15/07/1993 2296 sez 1 Pen Sen 01/02/1993 4260 sez 1 Pen Sen 09/09/1992 3286 sez 1 Pen Sen 05/06/1992 1955 sez 1 Pen

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