ECLI:IT:CASS:2002:7481PEN
A Z. S. veniva applicata la pena di mesi due e giorni venti di reclusione e L. 300.000 di multa ex art. 444 c.p.p. per due delitti di furto aggravato continuato con sospensione condizionale della pena inflitta dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza emessa il 26 maggio 2000.
Proponeva ricorso per cassazione la Z. che deduceva la violazione di legge penale e processuale -art. 53 l. 689/81 e 445 c.p.p.- perché il giudice non aveva sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, pur facendo tale richiesta parte dell'accordo raggiunto tra le parti.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione riteneva, come detto, fondato il ricorso.
I motivi di ricorso sono fondati.
In fatto va detto che l'accordo tra le parti prevedeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Giudice ha ritenuto che l'avere condizionato la richies…
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