Tribunale civile Venezia sentenza n. 425 del 8 febbraio 2024

Massima

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La risoluzione del contratto di locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. richiede che l'evento straordinario ed imprevedibile, tale da alterare significativamente l'equilibrio sinallagmatico, non rientri nella normale alea contrattuale e che la modifica del contratto offerta dal locatore non sia idonea a ricondurlo ad equità. Pertanto, la pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dalle norme emergenziali, che hanno gravemente limitato l'esercizio e la remuneratività dell'attività professionale del conduttore, costituiscono un evento straordinario ed imprevedibile, al di fuori della normale alea contrattuale, che legittima la risoluzione del contratto di locazione commerciale, ove la proposta di modifica del canone formulata dal locatore non sia adeguata a ripristinare l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del perdurare dell'incertezza sull'evoluzione della situazione sanitaria ed economica. In tal caso, il conduttore non è tenuto al pagamento dei canoni successivi alla risoluzione, mentre il locatore ha diritto al rimborso delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile nello stato originario, salvo il caso in cui le modifiche apportate dal conduttore siano state autorizzate o comunque accettate dal locatore.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
all'udienza del (...), esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
dando lettura alle ore 20:10, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 1371/2021 R.G. promossa da:
(...), con gli avv.ti (...) e (...)
ricorrente
contro
(...) AVV.TI (...),
(...), con l'avv. (...)
resistenti
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente: Nel merito, in via principale
2. per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti, accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza dell'intimata risoluzione ex art. 1467 c.c. e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del contratto di locazio…

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