Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4917 del 21 agosto 1998

ECLI:IT:CASS:1998:4917PEN

Massima

Massima ufficiale
Il pubblico ministero non ha obbligo di trasmettere al giudice, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p., una memoria difensiva che sia stata presentata successivamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare.

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