Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1628 del 2013

ECLI:IT:TARTOS:2013:1628SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare i ricorsi avverso l'autorizzazione per la costruzione di un impianto a biogas, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La modifica del progetto che comporta una riduzione delle trincee per lo stoccaggio della biomassa e un diverso sistema di approvvigionamento non costituisce una variante sostanziale che impone il riavvio del procedimento autorizzativo, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente. 2. Il requisito della "disponibilità" dei terreni, previsto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 387/2003, non richiede necessariamente la proprietà, essendo sufficiente un titolo giuridico valido ed efficace che consenta l'uso del bene, come un contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie. 3. Il parere favorevole dei Vigili del Fuoco, subordinato al rilascio di una deroga, è validamente espresso anche se acquisito successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, in quanto l'autorizzazione è stata comunque condizionata al suo ottenimento. 4. L'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 può derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici locali, in quanto la valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica effettuata in sede di autorizzazione prevale sulle eventuali preclusioni derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale. 5. L'impianto a biogas, alimentato mediante fermentazione anaerobica di biomasse e non attraverso la combustione di rifiuti, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina sugli impianti di incenerimento di cui all'art. 229 del d.lgs. n. 152/2006. 6. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto, pur non essendo trascurabili, sono state ritenute compatibili con i limiti normativi, non richiedendo pertanto l'autorizzazione di cui all'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006. 7. La valutazione degli impatti del traffico veicolare connesso all'impianto rientra nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, non obbligatoria per impianti di potenza inferiore a 30 MW termici, e comunque è stata oggetto di specifiche prescrizioni e misure di mitigazione nell'ambito dell'autorizzazione.

Sentenza completa

N. 01515/2012
REG.RIC.

N. 01628/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01515/2012 REG.RIC.

N. 01516/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 1515 e 1516 del 2012, proposti da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis))è, ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), Emme.Gi.Erre S.R.L., La Vela S.R.L., rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

contro

Provincia di Pisa, rappresentata e difesa dagli avv.ti (…

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