Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37708 del 19 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:37708PEN

Massima

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Il giudice di appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere. La garanzia della rinnovazione istruttoria, infatti, interviene per controbilanciare il rischio di una prima condanna in appello, atteso che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza. Pertanto, nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria. Inoltre, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. Infine, il ricorso per cassazione proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di conferma di quella di proscioglimento è inammissibile nella parte in cui deduce vizi di motivazione o travisamenti della prova, in quanto l'articolo 608 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, stabilisce che in tale ipotesi il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettera a), b) e c), e non anche per motivi di cui alla lettera d) o e).

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

Dott. PICARDI Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
inoltre:
PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza im…

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