Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8618 del 17 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8618PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio del dibattimento, tranne che nella ipotesi di cui all'art.. 125, secondo comma cod. proc. pen., ben potendo l'imputato provvedere alla nomina di altro difensore o essere ritualmente assistito, anche se contumace, da un difensore di ufficio.

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