Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1472 del 16 gennaio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:1472PEN

Massima

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Il giudice, in sede di convalida del provvedimento del questore che abbia disposto l'obbligo di comparizione davanti alla polizia, deve svolgere un controllo sia sull'esistenza delle condizioni di eccezionale necessità e urgenza cui è subordinata l'adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione, sia sull'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale. In particolare, quanto alla necessità, la relativa motivazione non richiede inderogabilmente formule esplicite, potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto; quanto all'urgenza, l'omessa motivazione determina l'invalidità del provvedimento del questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida, si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione. Tuttavia, il giudice deve motivare adeguatamente l'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli, nonché i tempi e le modalità della presentazione, al fine di verificarne la proporzionalità e la ragionevolezza rispetto alle esigenze di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FI. Gi. , nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna in data 22.22.2008 che ha convalidato il provvedimento del questore di Bologna impositivo della prescrizione, per il periodo di tre anni, di presentarsi presso la Questura di Varese 20 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 20 minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni incontro di basket che disputi in tutt'Italia la squadra (OMESSO), compresi gli incont…

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