Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1434 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:1434SENT

Massima

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Il Comune è tenuto ad adottare, entro novanta giorni dalla richiesta, i criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge regionale Campania n. 5/2013, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongano di altra idonea soluzione abitativa. In caso di inerzia del Comune, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adozione dei suddetti criteri, ponendo a carico dell'ente gli oneri relativi. La mancata adozione dei criteri di assegnazione entro il termine previsto dalla legge regionale integra un'illegittima condotta omissiva dell'amministrazione, suscettibile di essere censurata in sede giurisdizionale mediante il ricorso per silenzio-inadempimento, a prescindere dalla natura generale o particolare dell'atto da adottare. Ciò in quanto la disposizione regionale, pur avendo carattere generale, impone all'ente locale un puntuale obbligo di provvedere, la cui inosservanza legittima l'intervento sostitutivo del giudice amministrativo. La particolare natura dell'atto da adottare, la sua rilevanza per la tutela di interessi pubblici e privati, nonché l'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, giustificano l'applicabilità del rimedio del silenzio-inadempimento anche agli atti di carattere generale e programmatorio, superando l'orientamento giurisprudenziale che ne limitava l'ambito di operatività ai soli provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.

Sentenza completa

N. 06357/2015
REG.RIC.

N. 01434/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06357/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6357 del 2015, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentate e difese dall’avvocato ((omissis)) con il quale domiciliano ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Napoli presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via ((omissis)), n. 62;

per l'annullamento

a) del silenzio rifiuto formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sulla diffida inoltrata al Comune di Casamiccio…

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