Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3692 del 22 dicembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3692PEN

Massima

Massima ufficiale
Non sussiste incompatibilità, ed è quindi inoperante il divieto di partecipazione sancito dal secondo comma dell'art. 61 cod. proc. pen. per il giudice che ha pronunciato o è concorso a pronunciare l'ordinanza di rinvio a giudizio, nel caso in cui il medesimo tribunale si sia già pronunciato sullo "status libertatis" quale "tribunale della libertà" e successivamente sia chiamato a pronunciarsi nei confronti della medesima persona per l'applicazione di misure di prevenzione, sia perché il procedimento di prevenzione non può identificarsi con il "giudizio" cui fa riferimento la suddetta disposizione di legge, sia perché mancherebbe l'altro requisito richiesto per far scattare il divieto, cioè il "concorso" nella pronuncia dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Nel vigente sistema processuale, invero, i giudici che hanno emesso esclusivamente provvedimenti sulla libertà personale dell'imputato nel corso della formale istruzione, e quindi anche i giudici del tribunale della libertà, non "concorrono" a pronunciare l'ordinanza di rinvio a giudizio e pertanto non sussiste nei loro confronti il motivo di ricusazione previsto dal n. 6 dell'art. 64 cod. proc. pen.

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