Cassazione penale Sez. I sentenza n. 252 del 16 aprile 1980
ECLI:IT:CASS:1980:252PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 281, comma primo Cod. proc. pen., il quale stabilisce che le ordinanze del giudice istruttore che decidono sulla libertà provvisoria possono essere appellate dall'imputato e dal pubblico ministero, con quest'ultima generica espressione intende riferirsi soltanto al rappresentante del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento e non anche al rappresentante del P.M. presso il giudice superiore. Ne consegue che, fuori dei casi eccezionali in cui le funzioni di P.M. presso il gi, siano state svolte dal procuratore generale, legittimato a impugnare le decisioni del giudice della istruttoria in materia di libertà provvisoria è unicamente il procuratore della repubblica.
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