Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2205 del 5 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2205PEN

Massima

Massima ufficiale
La consegna all`imputato, a norma dell`art. 293 nuovo cod. proc. pen., di una copia incompleta (perche` mancante di motivazione) della ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, non da` luogo a nullita` del provvedimento, quando esso risulti completo di tutti gli altri elementi fissati dal precedente art. 292 stesso codice, ben potendo l`imputato ed il suo difensore aver conoscenza della ordinanza, nella sua integralita`, stante l`obbligo del deposito della stessa nell`ufficio della cancelleria del giudice che l`ha emessa.

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