Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 563 del 29 gennaio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:563PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtù dell'art 592 cod proc pen la pregiudizialita dell'amnistia non consente l'esame e la decisione delle questioni proposte con la impugnazione, a meno che queste non attengono a nullità assolute, inficianti la valida instaurazione del rapporto processuale. (La giurisprudenza è orientata nel senso che la sussistenza di una nullità processuale, sia pure di ordine generale, non sia di ostacolo alla immediata applicazione dell'amnistia: mass n 144043 anno 1980; tuttavia, nel caso di questioni pregiudiziali all'applicazione del beneficio suddetto si distingue tra nullità assoluta e nullità sanabili, richiedendosi per le prime la necessità del relativo esame: mass nn 140766, 140767 anno 1979 ed implicitamente mass n 140545 anno 1978).

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