Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2685 del 7 febbraio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:2685CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la necessaria correlazione tra accusa contestata e affermazione di colpevolezza, imposta dall'art. 34 del regio d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, all'art. 477 del previgente cod. proc. pen., è rivolta allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza dell'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e consentendogli così un'adeguata difesa; pertanto, in relazione a tale "ratio", per fatto contestato va inteso non solo quello indicato specificamente nel capo d'incolpazione, ma anche il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli è stato posto nelle condizioni di difendersi.

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