Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2286 del 2 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2286PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 1, lett. e), d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, non e` applicabile l'amnistia ai reati di cui all'art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110 (armi clandestine) quando si tratti di armi, la cui detenzione l'imputato o il condannato non abbia denunciato all'autorita` di pubblica sicurezza. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che la norma di cui sopra trova la sua "ratio" nella differenza di pericolosita` tra i reati di cui agli artt. 1, 2 e 4 l. 895/967 ed il reato di cui all'art. 23 l. 110/1975, che il ricorrente pretendeva equiparati, non risultandogli spiegabili le ragioni per le quali non fosse possibile estendere l'amnistia anche a detto reato, pur in mancanza della denuncia all'Autorita` (situazione analoga a quella degli altri reati) e in presenza dell'attenuante ex art. 5 L. 895/67, da ritenere, a suo giudizio, estensibile al reato in questione).    conforme: Sen 22/07/1988 8341 sez 1 Pen

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