Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7495 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:7495SENT

Massima

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L'ordinanza di sospensione dei lavori edilizi abusivi ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, inteso ad evitare che l'attività costruttiva possa essere portata ad ulteriori conseguenze, ed ha efficacia temporalmente limitata, esaurendosi al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione. Pertanto, trascorso tale termine, l'ordinanza di sospensione non produce più effetti, sia che venga seguita dal provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato. In entrambi i casi, l'eventuale impugnazione dell'ordinanza di sospensione, anche se proposta prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla sua notificazione, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a motivo della postuma perdita di effetti dell'ordinanza stessa. La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso va pronunciata non solo nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di sospensione per mero decorso del termine finale di efficacia della stessa, ma anche per il caso in cui la perdita di efficacia dell'ordinanza di sospensione consegua all'emanazione dell'ordinanza di demolizione definitiva, in aderenza alla sequenza procedimentale delineata dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Inoltre, nel processo amministrativo, le spese di lite possono essere liquidate secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale", in applicazione del consolidato principio per cui il venir meno dell'interesse al ricorso non preclude una sommaria deliberazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese di giudizio. In forza di tale principio e ai sensi dell'art. 91 c.p.c., così come richiamato dall'art. 26 c. proc. amm., le spese giudiziali vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione.

Sentenza completa

N. 11101/2008
REG.RIC.

N. 07495/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11101/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11101 del 2008, proposto da: ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Roma, Via Oppido Mamertina, 4;

contro

Il Comune di Roma, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), presso il cui studio è domiciliato in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 1727 del 17 settembre 2008, con cui è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori edilizi abusivi accertati in via di Valle Marciana n. 211;

Visti il ricorso e i re…

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