Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3811 del 28 gennaio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:3811PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 704 e 705 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione per disparità di trattamento fra gli estradandi non soggetti a convenzione di estradizione rispetto a coloro i quali risultino soggetti alla normativa della convenzione europea. La disparità di trattamento trova invero la sua base razionale nella circostanza che i rapporti di estradizione basati sulla convenzione Europea avvengano tra Paesi che presentano con l'Italia un sufficiente grado di affinità socio culturale e giuridica. Si tratta infatti di Paesi che per avere aderito allo statuto del consiglio di Europa, sono stati riconosciuti come Paesi a regime democratico; inoltre gli stessi offrono sufficienti garanzie di natura sostanziale e processuale, avendo tutti altresì aderito alla convenzione Europea per i diritti dell'uomo ed a quella contro la tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti.

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