Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3212 del 4 febbraio 1986
ECLI:IT:CASS:1986:3212PEN
Massima
Massima ufficiale
La previsione di cui all'art. 306 c. p. (banda armata) colpisce una forma associativa - di per se` - senza porsi in contrasto con l'art. 18 della costituzione, in quanto la liberta` di associazione del privato collide con l'interesse della collettivita` sia per i mezzi che per il fine, integrando una fattispecie delittuosa gia` per il solo pericolo incombente a cagione di un siffatto tipo di associazione armata volta ad aggredire la personalita` dello stato, a prescindere dalla realizzazione di tale aggressione.
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