Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15807 del 29 marzo 2017

ECLI:IT:CASS:2017:15807PEN

Massima

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Il diritto di querela per il delitto di frode informatica spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche a chi agisca in nome e per conto di un ente, in quanto delegato alla gestione delle somme di spettanza dello stesso, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona del denaro dell'ente e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Ai fini della sussistenza del reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p., non è necessaria l'induzione in errore della persona fisica, essendo sufficiente l'accesso abusivo al sistema informatico e l'alterazione del suo funzionamento, con conseguente danno patrimoniale. Il concorso nel reato di frode informatica può configurarsi anche nei confronti di chi, pur non essendo a conoscenza dei dettagli del programma criminoso, mette consapevolmente a disposizione il proprio conto corrente o carta di pagamento per consentire il trasferimento delle somme provenienti dall'attività delittuosa, accettandone il rischio evidente. La riqualificazione giuridica del fatto operata in sede di appello, da reato diverso a quello di frode informatica, non determina una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né tantomeno una lesione del diritto di difesa, quando i fatti costitutivi del nuovo reato erano già presenti nell'originaria imputazione e l'imputato era a conoscenza dell'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio. Infine, la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello e la mancata presentazione delle conclusioni scritte non comportano la revoca tacita o presunta della sua costituzione, in applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile, che produce effetti in ogni stato e grado del processo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 342/2013 in data 13/01/2016 della Corte di Appello di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI ((omissis)), che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO I…

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