Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16833 del 1 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16833PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 151 c. p. (amnistia), in relazione all'art. 3 della costituzione, dedotta sulla disparita` di trattamento giuridico che determinerebbe la previsione di detta norma penale, quanto alla estinzione del reato, con riferimento al momento della condanna, anziche` esclusivamente al momento della commissione del fatto, per cui chi viene giudicato prima risulterebbe penalizzato rispetto a chi viene giudicato dopo, stanti gli effetti penali ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena nel caso di amnistia impropria, a differenza di quanto avviene con l'applicazione dell'amnistia propria. Infatti, la proposta questione postula implicitamente l'abolizione della distinzione tra l'amnistia propria e quella impropria, mentre trattasi di situazioni oggettivamente diverse implicanti, come tali, una disciplina differente; la diversa operativita` dei due istituti non interferisce con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della costituzione, facendo essa capo ad una scelta di politica legislativa.

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