Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1985 del 22 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1985PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., riguarda la documentazione minima che il P.M. è tenuto a trasmettere al Tribunale del riesame (art. 291 comma primo), mentre il comma nono dell'art. 309 consente alle parti di addurre "nuovi elementi" anche nel corso dell'udienza. Il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione tali nuovi elementi, tra cui quindi anche gli elementi di prova acquisiti successivamente, ivi compreso l'interrogatorio reso dall'indagato a norma dell'art. 294 cod. proc. PEN.. Il provvedimento emesso in sede di riesame, pertanto, integra e completa quello di custodia cautelare ed è quindi unitario il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi. Ne consegue l'inconferenza della doglianza del ricorrente che lamenta l'iniziale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al momento dell'emissione del provvedimento cautelare. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso).

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