Cassazione penale Sez. I sentenza n. 87 del 25 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:87PEN

Massima

Massima ufficiale
L'erronea indicazione di un mezzo di impugnazione diverso dallo unico mezzo tassativamente consentito dall'ordinamento non rende inammissibile il gravame e nullo il negozio processuale di impugnazione, per la cui validità è necessario - e sufficiente - che la dichiarazione di volontà diretta ad ottenere la riforma o l'annullamento del provvedimento sia espressa nella forma prescritta dall'art. 197 cod. proc. pen. e ricevuta nei modi previsti dallo art. 198 stesso codice. Spetta, infatti, allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o, in sua sostituzione, al giudice ad quem individuato in base al mezzo indicato dalla parte impugnante, l'esatta qualificazione del mezzo di impugnazione, alla stregua di quell'unico mezzo che l'ordinamento appresta con disposizione tassativa che non lascia adito ad alcuna possibilità di scelta.

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