Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4317 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:4317SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in presenza di una rinuncia al ricorso regolarmente sottoscritta e notificata dalla parte ricorrente, è tenuto a dichiarare l'estinzione del processo, compensando le spese di lite tra le parti. Tale principio trova applicazione in tutti i casi in cui il ricorrente manifesti inequivocabilmente la volontà di rinunciare al ricorso proposto, indipendentemente dalla natura della controversia e dalle ragioni che hanno indotto tale determinazione. La dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al ricorso costituisce un atto dovuto per il giudice, il quale non può sindacare le motivazioni sottese alla scelta del ricorrente, essendo questa espressione della sua autonomia e libertà di iniziativa processuale. La compensazione delle spese di lite rappresenta, in tale ipotesi, la naturale conseguenza dell'estinzione del giudizio, in assenza di una soccombenza integrale di una delle parti. Il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo impongono, infatti, che il giudice, una volta accertata la volontà abdicativa del ricorrente, dichiari senza indugio l'estinzione del giudizio, senza ulteriori approfondimenti di merito, evitando così un inutile protrarsi della controversia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma,

Sez. I^ composto dai signori magistrati: Pasquale de ((omissis)) rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9429/2005 proposto da Ro. Ma., rappresentata e difesa dall'avv. Se. Tu. ed elettivamente domiciliata in Ro., presso lo studio Ab., alla via G. G. Po. n. (...); CONTRO - Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Ro., alla via De. Po. n. (...); per l'annullamento della delibera del 6.7.2005 adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura pervenuta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto il 7.7.2005 nella parte in cui dispone la mancata conferma della dott.ssa Ro. Ma. nella funzioni di Vice Procuratore Onorario a far data dal 31.12.05…

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