Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3409 del 6 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3409CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della repressione, ex art. 28 legge n. 300/1970 della condotta antisindacale del datore di lavoro, e` sufficiente che la medesima, sempre che non sia giustificata dalla disciplina del rapporto di lavoro, sia, sotto l'aspetto oggettivo, lesiva, anche solo potenzialmente, dei diritti sindacali alla cui tutela e` preordinata la norma predetta, senza necessita` che la condotta stessa sia, sotto l'aspetto soggettivo, caratterizzata dall'intenzione di conseguire un tale risultato, atteso, in particolare, che il comportamento antisindacale costituisce un illecito civile (come tale rilevante in se`, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico di colui che ne e` autore), per la cui sanzionabilita` non puo` essere richiesto un elemento psicologico piu` intenso di quello richiesto per la punibilita` - con le sanzioni previste per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. - dell'inosservanza del provvedimento giudiziario che ordina la cessazione del comportamento stesso.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.