Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3079 del 19 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:3079CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art.. 96 primo comma cod. proc. civ., il quale, nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, fissa in via generale una sanzione alla violazione degli obblighi di correttezza processuale, consistente nella utilizzazione del processo a scopi diversi da quelli cui è diretto, trova applicazione anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che le sezioni unite della suprema corte possono condannare al suddetto risarcimento la parte che abbia infondatamente proposto l'istanza di regolamento, senza serie ragioni giustificative di dubbi od incertezze sulla competenza giurisdizionale del giudice adito, ed al solo scopo di dilazionare la decisione di merito. (Nella specie, il regolamento di giurisdizione è stato proposto nel corso del giudizio dinanzi al giudice ordinario per la declaratoria di ineleggibilità di un eletto a consiglio comunale).

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