Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10256 del 28 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:10256PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` lo scopo della legge 4 aprile 1956 n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) e` quello di tutelare la "par condicio" di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l`art. 8, comma terzo, della legge, punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda, ma a maggior ragione punisce anche chiunque affigge manifesti dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori della specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso.

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