Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1928 del 18 giugno 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1928PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale della libertà può integrare la motivazione del provvedimento in ordine agli indizi di colpevolezza, in quanto, nei limiti degli atti trasmessi, ha una cognizione piena equivalente a quella dell'autorità che ha emesso il provvedimento stesso. Invero, il titolo che legittima la restrizione della libertà personale risulta proprio dalla combinazione dei due atti del magistrato singolo e del giudice collegiale, non essendo per quest'ultimo operante il limite dello effetto devolutivo.

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