Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6427 del 12 dicembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6427CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 93 del 1979, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'azione giudiziaria nel caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie incidenti sullo status, l'irrituale espletamento della procedura amministrativa non costituisce più una condizione di proponibilità, ma solo una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Ciò si riflette, ovviamente, sulla natura dei termini endoprocedimentali rendendo irrilevante, per la fattispecie, il problema della estensibilità ai termini decadenziali della regola, posta con l'art. 2963, comma terzo, Cod. civ., circa la proroga di diritto al giorno seguente non festivo del termine scadente in giorno festivo.

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