Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2902 del 24 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2902PEN

Massima

Massima ufficiale
La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall'art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell'art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell'ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza. Per l'audizione di un collaboratore della giustizia in luogo posto al di fuori della circoscrizione di sua competenza, ben può il pubblico ministero delegare un ufficiale di polizia giudiziaria, demandato allo svolgimento di indagini ai sensi dell'art. 370, comma primo, c.p.p., atteso che tale norma non pone limiti territoriali allo svolgimento di dette indagini.

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