Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1667 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:1667SENT

Massima

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Il rilascio di titoli edilizi da parte della pubblica amministrazione, anche in presenza di precedenti atti amministrativi illegittimi, non dà luogo a responsabilità risarcitoria qualora l'errore commesso sia scusabile in ragione della complessità della situazione di fatto e della percezione distorta derivante da cartografie non aderenti allo stato dei luoghi, purché l'amministrazione abbia successivamente emendato tempestivamente tale errore con il rilascio dei titoli richiesti. In tali casi, infatti, difetta l'elemento soggettivo della colpa, non essendo ravvisabile la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede cui l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. Il principio di diritto che emerge è che l'errore scusabile della pubblica amministrazione, tempestivamente corretto, esclude la responsabilità risarcitoria, anche in presenza di precedenti atti amministrativi illegittimi, laddove l'interesse sostanziale del ricorrente sia stato comunque soddisfatto con il rilascio dei titoli edilizi richiesti, senza necessità di dare esecuzione a provvedimenti cautelari. La massima si fonda sull'esigenza di contemperare l'interesse pubblico all'esercizio corretto della funzione amministrativa con la tutela dell'affidamento del privato, evitando di addossare alla pubblica amministrazione una responsabilità risarcitoria per errori scusabili prontamente corretti, quando ciò non comporti un pregiudizio effettivo per il destinatario dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 00316/2001
REG.RIC.

N. 01667/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00316/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 316 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- ((omissis)) ed ((omissis)), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Imbriani 30;

contro

- il Comune di Lizzanello, non costituito;

nei confronti di

- ((omissis)), non costituito;

per l’annullamento

- della deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 27 settembre 2000 con la quale è stato adottato il piano regolatore generale del Comune di Lizzanello;

- della deliberazione del C.C. n. 2 del 3 febbraio 2000, da cui risulta che il Sindaco …

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