Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1963 del 5 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1963PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento restrittivo della libertà personale, qualora non sia stato impugnato o siano esauriti il riesame e l'eventuale impugnazione in sede di legittimità, acquista la caratteristica della irrevocabilità, la quale - pur non potendosi equiparare alla cosa giudicata, trattandosi di provvedimento emesso allo stato degli atti - tuttavia comporta la preclusione al nuovo esame e alla revocabilità del provvedimento, quando non intervenga alcun fatto nuovo che possa mutare il quadro probatorio già valutato.

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