Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2717 del 18 febbraio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2717PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attività propria degli istituti bancari sia privati che pubblici di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, essendo esercitata in regime di concorrenza non può essere considerata un pubblico servizio, mentre hanno carattere pubblicistico le funzioni che, esulando dalla gestione meramente economica, attengono alla costituzione o all'estinzione dell'ente, al funzionamento degli organi statutari, all'esercizio dei poteri di amministrazione e di gestione degli utili nonché alle attività svolte dai dipendenti in sostituzione o per delega di enti pubblici non economici in campo valutario e finanziario ed all'erogazione dei crediti accordati da enti pubblici o che comunque gravano sulla pubblica finanza.

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