Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9651 del 22 settembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9651CIV

Massima

Massima ufficiale
é manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 181 legge fall., nella parte in cui prescrive che il tribunale con la sentenza che respinge il concordato dichiara il fallimento del debitore, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 cost., per la mancata instaurazione di un regolare contraddittorio con il fallito, atteso che tale pronuncia segue l'instaurazione di una fase processuale cognitiva, regolata dagli artt. 183 e segg. cod. proc. civ., per effetto del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 180 legge fall., nella quale fase il proponente del concordato é processualmente presente ed opportunamente assistito e che il contraddittorio della fase di omologazione coinvolge per legge sia la relativa pronuncia che quella, alternativa, di dichiarazione di fallimento.

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