Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10701 del 22 ottobre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:10701PEN

Massima

Massima ufficiale
Le pistole lanciarazzi sono da considerare armi comuni da sparo in base alla tassativa previsione dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 110 del 1975. (La cassazione ha chiarito che per gli strumenti lanciarazzi la inapplicabilità delle norme penali sulle armi è prevista soltanto "quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari").

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